Art. 10.
(Abrogazioni).

      1. Le disposizioni della parte I, titolo I, capo I, sezioni I e II, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.